Otto milioni e duecentomila euro, tanto aveva trasferito una madre alla figlia, con fondi detenuti all’estero, nel caso finito davanti alla Corte di Cassazione. Da lì è nato il titolo che da giorni rimbalza online: in caso di bonifico ai figli, scatta la tassa dell’8%. Detta così, però, la notizia non sta in piedi.
Il caso deciso dalla Cassazione
L’ordinanza n. 15315 del 20 maggio 2026 della Sezione tributaria, che non è proprio fresca, riguarda una contribuente convinta di poter far passare l’operazione per un prestito infruttifero. I giudici non hanno trovato prove di un vero obbligo di restituzione. Per loro si trattava di una liberalità, cioè di un arricchimento gratuito della figlia, e l’imposta dell’8% chiesta dal Fisco andava confermata. La Corte ha chiarito anche che non serve che il contribuente parli espressamente di “donazione”: conta ciò che dichiara nel corso dell’accertamento.
Da dove arriva l’8%
La regola è l’articolo 56-bis del Testo unico sulle successioni e donazioni (d.lgs. 346/1990), ritoccato dal d.lgs. 139/2024. Riguarda le liberalità diverse dalle donazioni formali che emergono da dichiarazioni dell’interessato durante l’accertamento di altri tributi. In quel caso l’aliquota è dell’8%, ma solo sulla parte che supera la franchigia.
Cosa cambia per le famiglie
Per un aiuto ordinario, quasi nulla, perché una somma ricevuta dai genitori non costituisce reddito ai fini Irpef, e sulle donazioni tra genitori e figli resta la franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, oltre la quale si paga il 4%. Un bonifico da 20 o 50 mila euro, insomma, non fa scattare alcuna imposta.
Il nodo, semmai, è un altro. La donazione di denaro che non sia di modico valore (e il “modico” va misurato sul patrimonio di chi dona) richiede l’atto pubblico, come prevedono gli articoli 782 e 783 del Codice civile. Se invece i soldi sono un prestito, conviene che la causale lo dica e che esista un documento sulla restituzione. Altrimenti, come ha scoperto la figlia degli 8 milioni, la parola “prestito” pesa poco.