Meloni rilancia il riconoscimento facciale dopo gli scontri di Milano: quali garanzie per chi manifesta?

Dopo gli scontri di Milano e l’approvazione del nuovo decreto Sicurezza, Giorgia Meloni vuole dare un nome a chi commette violenze nascondendosi dietro un cappuccio. Per farlo, richiama il riconoscimento biometrico con intelligenza artificiale. La normativa approvata dal Governo, però, disciplina anche la conservazione delle immagini dei volti di persone estranee ai reati. In determinati luoghi ed eventi pubblici possono essere raccolte e conservate per sette giorni, anche prima che si verifichi un episodio di violenza.

La presidente del Consiglio ne ha parlato nel videomessaggio del 20 ottobre 2026, dove ha richiamato il riconoscimento biometrico tra le misure già approvate nei mesi precedenti e assicurato di voler distinguere chi commette violenze da chi manifesta pacificamente. Una distinzione necessaria, anche perché il Garante Privacy aveva già sollevato dubbi sull’impiego di queste tecnologie durante le manifestazioni.

Le immagini conservate per sette giorni

Il decreto legislativo 160 del 9 settembre 2026 disciplina, all’articolo 10, il riconoscimento facciale a posteriori: le immagini vengono acquisite prima e il confronto biometrico può avvenire successivamente, a condizioni precise. È vietato il riconoscimento generalizzato e indiscriminato.

Il comma 4 prevede però che, nei luoghi e negli eventi individuati secondo specifici criteri di sicurezza pubblica, i sistemi possano raccogliere e conservare anche le immagini di persone estranee a qualsiasi reato, senza elaborarne subito i dati biometrici. Se viene commesso un reato, quelle immagini possono essere utilizzate per un confronto successivo, secondo i limiti stabiliti dalla legge.

La conservazione dura sette giorni, con cancellazione automatica alla scadenza, salvo le ulteriori disposizioni sui dati trattati per finalità di polizia. Sono previsti controlli e garanzie per la privacy. Per capire dove questi sistemi possano essere usati, occorre verificare i criteri ministeriali previsti dalla legge.

Il Garante aveva già citato le manifestazioni

Nel parere del 14 luglio 2026, il Garante aveva esaminato una versione preliminare della norma che prevedeva il trattamento automatizzato dei dati biometrici delle persone presenti in determinati luoghi o eventi. Il parere era favorevole, subordinato a modifiche per rafforzare le garanzie sul trattamento dei dati personali.

L’Autorità aveva contestato il rischio di una raccolta preventiva e indiscriminata di dati biometrici, chiedendo di limitare l’elaborazione alle ricerche mirate successive a un reato. Tra i contesti potenzialmente interessati aveva indicato stadi, concerti, stazioni, grandi eventi, aree urbane. Anche le manifestazioni.

Il testo definitivo è stato modificato: oggi distingue la memorizzazione iniziale delle immagini dalla successiva elaborazione biometrica. È una correzione sostanziale, che recepisce parte delle osservazioni del Garante. Il riferimento alle manifestazioni, esplicito nel parere sulla bozza, non compare nella formulazione definitiva. Rimane però la categoria più ampia dei luoghi e degli eventi caratterizzati da particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

La norma contempla la memorizzazione, insieme alle immagini, dei dati anagrafici acquisiti attraverso la scansione elettronica dei titoli d’accesso e, quando previsto, del numero del posto assegnato. Una disposizione che richiama immediatamente concerti, stadi ed eventi con ingressi registrati.

Un corteo ambientalista difficilmente prevede tornelli, biglietti elettronici e posti numerati davanti alla prefettura. Ma questo non significa che tutti gli eventi interessati debbano necessariamente avere accessi controllati, né permette di stabilire se e quali manifestazioni in strada possano rientrare nella norma. La legge affida al ministro dell’Interno il compito di fissare le regole: dove usare questi sistemi, come conservare e utilizzare le immagini e come proteggerle. Per farlo deve consultare il Garante Privacy.

È previsto inoltre che all’installazione e alla manutenzione delle tecnologie possano provvedere anche gestori dei luoghi, organizzatori degli eventi ed enti locali, per le rispettive piattaforme di videosorveglianza. I sistemi vengono poi concessi gratuitamente alla questura, che ne acquisisce la disponibilità esclusiva.

Quando il riconoscimento facciale non richiede l’autorizzazione del giudice

L’articolo 10 prevede che, per ricercare una persona indiziata di un reato attraverso il riconoscimento facciale, il pubblico ministero debba chiedere l’autorizzazione al giudice per le indagini preliminari entro 48 ore dall’avvio del sistema. Il giudice deve pronunciarsi nelle 48 ore successive.

Esiste però un’eccezione. Se la tecnologia viene utilizzata dopo un reato, esclusivamente per identificare inizialmente una persona potenzialmente indiziata e sulla base di elementi oggettivi e verificabili collegati al fatto, quella specifica autorizzazione giudiziaria non è richiesta. Restano gli altri limiti di legge e la responsabilità degli ufficiali individuati dalla norma. I risultati ottenuti violando quelle condizioni non possono essere utilizzati. Nessuna decisione con effetti giuridici negativi, inoltre, può basarsi soltanto sull’esito del riconoscimento facciale.

Nel 2021 il Garante espresse parere sfavorevole al progetto SARI Real Time, un sistema progettato per identificare persone ricercate attraverso le telecamere. Per trovarne una, però, avrebbe elaborato i dati biometrici di tutti i presenti, compresi i partecipanti a manifestazioni politiche e sociali estranei alle indagini. L’Autorità segnalò anche il rischio di falsi positivi, cioè identificazioni sbagliate. E scambiare una persona per un’altra durante un’indagine di polizia ha conseguenze ben diverse da una fotografia venuta male.

SARI Real Time prevedeva il riconoscimento in tempo reale, diverso da quello a posteriori disciplinato dall’articolo 10. Il decreto del 2026 contempla anche alcuni impieghi in tempo reale, agli articoli 8 e 13, con condizioni specifiche. Il precedente non dimostra che i nuovi sistemi abbiano gli stessi problemi, ma chiarisce perché servano controlli sull’affidabilità e sulla tutela delle persone estranee ai reati.

Le proteste, le restrizioni e le promesse di ascolto

Nel videomessaggio Meloni parla anche delle difficoltà economiche e sociali che spingono le persone a protestare. Cita – finalmente – agricoltori, autotrasportatori e lavoratori dell’ex ILVA, rivendicando la disponibilità del Governo ad ascoltare chi manifesta pacificamente.

Nel presentare il nuovo decreto Sicurezza approvato il 20 ottobre, il Governo insiste soprattutto sulle misure contro le violenze: un nuovo reato legato alla partecipazione violenta alle manifestazioni, pene e sanzioni più severe, estensione del fermo preventivo anche a determinate situazioni che coinvolgono minorenni. Misure che il Governo giustifica con la necessità di contrastare le violenze e che vanno distinte dalle norme sul riconoscimento biometrico approvate a settembre.

Le ragioni delle proteste ricevono un riconoscimento nelle parole della presidente del Consiglio. Per descrivere la risposta agli scontri, invece, il vocabolario si fa molto più concreto: arresti, multe, nuove fattispecie penali, interventi preventivi. Sulle difficoltà denunciate da chi scende in piazza, le soluzioni richiamate nel video rimangono assai meno dettagliate.

Questo non significa che le nuove misure siano rivolte indistintamente a tutti i manifestanti. Il Governo le presenta come strumenti contro comportamenti violenti, e quella distinzione va mantenuta. Ma mentre si annunciano ulteriori poteri di intervento e conseguenze più severe per determinati comportamenti, la questione di come garantire concretamente anche la libertà di manifestare rimane aperta. Ed è una questione che riguarda pure le tecnologie di sorveglianza.

Chi tutela chi manifesta pacificamente?

Il diritto di riunirsi pacificamente è garantito dalla Costituzione. La normativa sul riconoscimento facciale vieta i controlli biometrici indiscriminati, ma consente, nei casi previsti, la conservazione preventiva di immagini che possono appartenere anche a persone estranee ai reati. Il decreto legislativo di settembre disciplina l’utilizzo di questi sistemi, senza documentarne l’impiego durante i cortei. Il Garante aveva già segnalato quanto fosse delicato applicare tecnologie simili in contesti nei quali le persone esercitano diritti fondamentali.

Meloni ha spiegato chi vuole identificare: chi commette violenze nascondendo il volto. La legge disciplina anche la raccolta delle immagini di chi non ha commesso reati. Per sapere se e quando questo sistema potrà riguardare una manifestazione pacifica, occorre verificare i criteri ministeriali e l’applicazione concreta della misura.

 

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