Auto con targa estera: cosa cambia da oggi, 21 marzo con la nuova legge

Giro di vite in Italia per i veicoli con targa estera: da oggi 21 marzo 2022 scatta l’obbligo di iscrizione al REVE, ovvero il nuovo Pubblico Registro dei Veicoli Esteri istituito con la legge 238 del 23 dicembre 2021.

Si tratta di una norma che modifica il Codice della Strada che ha l’obbiettivo di evitare truffe e raggiri facilitati dall’uso di una targa straniera, come l’evasione del pagamento del bollo auto.

L’iscrizione riguarda tutti i tipi di veicoli: autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all’estero.

Limiti temporali

Con l’entrata in vigore della nuova norma si stabilisce innanzitutto che i cittadini stranieri con residenza italiana dovranno immatricolare in Italia i veicoli di loro proprietà già immatricolati all’estero entro 3 mesi dall’ottenimento della residenza, mentre i cittadini stranieri residenti all’estero potranno circolare in Italia con veicoli con targa estera per la durata massima di un anno.

I conducenti residenti in Italia ma non intestatari dei veicoli dovranno portare a bordo del veicolo, oltre al documento di circolazione estero, un documento di data certa sottoscritto dall’intestatario del veicolo dal quale risulti a che titolo e per quanto tempo utilizzeranno il veicolo con targa estera che guidano.

A chi spetta l’obbligo

Sono obbligati ad iscrivere al REVE il veicolo immatricolato all’estero:

I cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, che, a vario titolo, dispongono di veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza/sede in uno Stato estero per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare. L’utilizzo dovrà essere comprovato da un documento di data certa (ad es. contratto di noleggio, leasing, comodato ecc.) sul quale dovrà essere indicata anche la durata dell’utilizzo. L’obbligo è a carico di chi utilizza il mezzo.

I lavoratori subordinati proprietari di veicoli con targa estera che svolgono la loro attività lavorativa presso un’azienda con sede in uno Stato confinante o limitrofo con l’Italia e i lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale presso uno Stato confinante o limitrofo, cioè i cosiddetti “frontalieri”.

La registrazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisto della proprietà del veicolo. L’obbligo è a carico dell’intestatario del mezzo.

Come si effettua l’iscrizione

L’iscrizione si effettua presso gli sportelli degli uffici del PRA (previa prenotazione) oppure presso gli sportelli telematici dell’automobilista (STA) presenti presso delegazioni e unità territoriali ACI, uffici provinciali della Motorizzazione Civile e agenzie pratiche auto abilitate al servizio.

A seguito della registrazione dell’istanza presentata, verrà rilasciata un’attestazione che dovrà essere esibita secondo quanto disciplinato dall’art. 93 bis del Codice della Strada. L’attestazione conterrà la targa estera ed un codice identificativo con cui il veicolo verrà riconosciuto in Italia per gli adempimenti amministrativi, nonché un QR code che consentirà la verifica dei dati riportati sull’attestazione. Le violazioni prevedono una multa da 430 a 1.731 euro.

Esenzioni

Non sono obbligati a iscrivere il veicolo con targa estera al REVE:

  • I cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia;
  • Il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero;
  • Il personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
  • I familiari conviventi all’estero del personale indicato dai punti 2 e 3;
  • I conducenti, residenti in Italia da oltre sessanta giorni, che guidano veicoli, immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali i conducenti sono legati da rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

Cosa contiene l’attestazione del REVE

  • registrazione del veicolo;
  • cancellazione (obbligatoria) per fine disponibilità, sia in caso di anticipazione che al termine del periodo previsto;
  • variazione residenza/sede;
  • proroga utilizzazione veicolo.

Dovranno essere, inoltre, annotate le successive variazioni della disponibilità del veicolo. Chi cede la disponibilità del mezzo sarà tenuto a richiedere la registrazione delle variazioni.

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