Pur avendo i requisiti per accedere al riconoscimento di disabilità grave previsto dalla legge 104 del 1992, non si ha per questo diritto automatico all’indennità di accompagnamento. Lo ribadisce la Cassazione, sezione Lavoro, con tre ordinanze depositate il 4 agosto 2026 (nn. 24421, 24423 e 24424): un grado di invalidità già al massimo non produce da sé l’assegno, e persino un dettaglio omesso nel ricorso può costare a una famiglia il sostegno economico su cui contava.
Due misure, due requisiti diversi
La legge 104 tutela chi convive con una minorazione che genera difficoltà di apprendimento, relazione o lavoro, e dà diritto a permessi, congedi e agevolazioni fiscali e non, come chiarisce l’ordinanza n. 24424/2026, all’indennità di accompagnamento. Quest’ultima, disciplinata dalla legge n. 18 del 1980, richiede un’invalidità totale al 100% più almeno una tra due condizioni: l’incapacità di camminare senza assistenza continua, oppure l’impossibilità di compiere da soli gli atti quotidiani. La Cassazione conferma, richiamando un precedente del 2003, che i due requisiti sono alternativi: se l’invalidità è già al massimo, ne basta uno. Nel caso dell’ordinanza 24424/2026, la consulenza tecnica aveva riconosciuto una disabilità grave ma anche rilevato che, nella vita quotidiana, prevalevano le attività svolte in autonomia. Il ricorso contro il mancato accompagnamento è stato dichiarato inammissibile: la valutazione delle prove mediche spetta al giudice di merito.
La domanda va scritta per intero
Il secondo nodo riguarda il principio della domanda (art. 100 c.p.c.): il giudice decide solo su ciò che viene chiesto espressamente. Nell’ordinanza n. 24423/2026, un accertamento tecnico preventivo (art. 445 bis c.p.c.) aveva confermato un’invalidità totale con necessità di assistenza continua, ma il ricorso originario chiedeva solo il ripristino della pensione di inabilità, senza mai nominare l’indennità: risultato, l’accompagnamento è rimasto fuori. Lo stesso vale per le agevolazioni fiscali legate alla disabilità: un accertamento medico favorevole non produce effetti automatici se il beneficio non è stato specificamente richiesto.
Il riesame in caso di opposizione
Le ordinanze nn. 24421 e 24424 confermano infine che, in caso di opposizione alla perizia disposta in accertamento tecnico preventivo, il tribunale deve riesaminare per intero la condizione sanitaria, anche di fronte a censure generiche: non serve indicare un errore tecnico specifico, basta chiedere una nuova valutazione complessiva.
Fonte: brocardi.it