Da oggi, 12 agosto 2026, entra in applicazione la stretta europea sui PFAS negli imballaggi alimentari, prevista dal nuovo Regolamento Ue 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il PPWR.
La norma stabilisce che d’ora in poi gli imballaggi destinati al contatto con alimenti non potranno essere immessi sul mercato dell’Unione europea se contengono PFAS in concentrazioni pari o superiori ai limiti fissati dal regolamento.
Ormai lo sappiamo bene: le sostanze per- e polifluoroalchiliche sono una famiglia vastissima di composti utilizzati per le loro proprietà idrorepellenti e oleorepellenti e sono finite, negli anni, anche in carte, cartoni e altri materiali destinati a entrare in contatto con il cibo.
Sono i noti “inquinanti eterni”, chiamati così perché molti di questi composti si degradano con estrema difficoltà e possono persistere nell’ambiente per tempi lunghissimi.
Quali sono i nuovi limiti
Il Regolamento introduce tre soglie differenti.
- La prima è di 25 ppb, cioè 25 microgrammi per chilogrammo, per ciascun singolo PFAS individuato mediante analisi mirate. In questo caso i PFAS polimerici non vengono conteggiati
- La seconda soglia è di 250 ppb per la somma dei PFAS individuati mediante analisi mirate, eventualmente dopo un trattamento in grado di degradare i precursori, ossia sostanze che possono trasformarsi successivamente in PFAS persistenti
- Infine c’è il limite di 50 ppm, pari a 50 milligrammi per chilogrammo, per la quantità complessiva di PFAS, comprese le forme polimeriche.
Ricapitolando:
- 25 ppb per ogni singolo PFAS misurato con analisi mirata
- 250 ppb per la somma dei PFAS individuati
- 50 ppm per i PFAS complessivi, inclusi quelli polimerici
Ma attenzione: il valore di 50 ppm non equivale automaticamente a dire che ogni campione con più di 50 mg/kg di fluoro totale sia fuori legge. Se questa soglia viene superata, infatti, deve essere chiarito quanto del fluoro rilevato sia effettivamente riconducibile ai PFAS e quanto derivi invece da altre sostanze.
Il regolamento, inoltre, non si limita a vietare gli imballaggi ai quali i PFAS siano stati aggiunti intenzionalmente. Stabilisce invece una concentrazione massima nel prodotto finale, il che vuol dire che, ai fini della conformità, conta quanto PFAS è realmente presente nell’imballaggio, a prescindere da come ci sia arrivato.
Le sostanze potrebbero essere state utilizzate deliberatamente per conferire determinate proprietà al materiale, ma potrebbero anche comparire come impurità, residui di processo o contaminanti delle materie prime. Per le aziende, insomma, non sarà sufficiente dichiarare “non utilizziamo PFAS”: ciò che conta è che l’imballaggio che arriva sul mercato rispetti i limiti previsti.
Cosa succede agli imballaggi già in commercio
La Commissione europea ha chiarito che gli imballaggi immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono continuare a essere commercializzati e non devono essere ritirati. Al contrario, quelli immessi sul mercato da oggi devono rispettare le nuove soglie, anche nel caso in cui siano stati materialmente prodotti prima di questa data. Non è prevista, infatti, una fase transitoria per esaurire le scorte non ancora immesse sul mercato.
E le regole valgono anche per gli imballaggi che contengono materiale riciclato: la Commissione precisa che non sono previste eccezioni specifiche per questa categoria.
La nuova normativa europea non cancella in un colpo solo il problema dei PFAS negli imballaggi. Ma segna un cambio di impostazione importante: non basta più chiedersi se queste sostanze siano state intenzionalmente utilizzate, bisogna misurare quanto ne resta effettivamente nel materiale che arriva sul mercato.
Fonte: Unione europea