Un terremoto giudiziario si sta abbattendo sulle fondamenta della gig economy italiana. Paolo Storari, pubblico ministero della Procura di Milano, ha espresso un parere nettamente contrario alla revoca del controllo giudiziario per caporalato disposto nei confronti di Foodinho, la branca italiana del colosso spagnolo Glovo. La richiesta di sbloccare la srl, depositata dagli avvocati dell’azienda dinanzi al giudice per le indagini preliminari Roberto Crepaldi, è stata respinta al mittente: secondo le verifiche condotte dal Nucleo tutela del lavoro dei carabinieri, i 40mila ciclofattorini impiegati sulla piattaforma lungo la Penisola continuano a percepire compensi inferiori alla soglia di povertà.
Nonostante i correttivi introdotti dalla società – che hanno stabilito una soglia minima di 3 euro a consegna e 14 euro lordi all’ora –, il sistema applicato valuta unicamente il tempo effettivo calmierato della singola corsa. In questo modo rimane del tutto privo di compenso almeno il 30% delle ore di lavoro complessivamente prestate, azzerando la retribuzione dei tempi morti che intercorrono tra una spedizione e quella successiva.
L’algoritmo opaco, i 38 milioni di contributi evasi ed il nodo della subordinazione
L’infrastruttura tecnologica che governa il lavoro dei rider rimane al centro del mirino degli inquirenti. I consulenti tecnici nominati da Paolo Storari denunciano l’assoluta mancanza di trasparenza dell’algoritmo, uno strumento software integrato nell’applicazione aziendale che esercita un potere di etero-direzione e controllo capillare sulle prestazioni. Basandosi sulle ultime disposizioni legislative e sulle recenti sentenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Procura evidenzia come nell’unico mese di giugno siano state calcolate oltre 342mila ore lavorative non retribuite su un campione di ventiseimila lavoratori, pari a ben 13 ore sottratte a ciascun fattorino.
Inoltre, la magistratura contesta a Foodinho un’evasione contributiva stimata in oltre 38 milioni di euro nel triennio compreso tra il 2022 e il 2024, sostenendo fermamente la tesi – appoggiata dalle sigle sindacali Usb e Nidil Cgil – che i lavoratori debbano essere inquadrati a tutti gli effetti come lavoratori subordinati. Da parte sua, la dirigenza aziendale difende il proprio modello operativo fondato sulle prestazioni autonome, ventilando il rischio di un abbandono del mercato nazionale in stile Uber Eats.
La svolta di Torino: la sicurezza diventa un costo aziendale
Parallelamente sul fronte piemontese, il Tribunale di Torino ha emesso una decisione storica in materia di salute e prevenzione sui luoghi di lavoro, resa definitiva il 20 agosto 2026. Rispondendo alle azioni promosse dalla sigla sindacale Slang Usb, i magistrati hanno stabilito che l’onere della protezione fisica dei ciclofattorini deve ricadere interamente sulle casse aziendali di Glovo.
L’azienda è stata perentoriamente obbligata a fornire ai propri collaboratori dotazioni di protezione individuali dettagliate: dalle calzature ergonomiche all’abbigliamento tecnico impermeabile o termico, passando per l’allestimento di spazi dedicati per ripararsi durante le pause e il libero accesso ai servizi igienici. Per contrastare l’esposizione al caldo estremo estivo, la piattaforma dovrà inoltre distribuire copricapi con visiera, occhiali con filtri per raggi UV, protezioni solari ad alto fattore, integrare scorte d’acqua e borracce termiche con integratori di sali minerali.
L’inerzia denunciata dai sindacati ed i precedenti giudiziari
Malgrado il carattere vincolante della sentenza torinese, i rappresentanti di Slang Usb denunciano come le prescrizioni imposte non abbiano ancora trovato una piena e concreta attuazione all’interno dell’organizzazione aziendale, sollecitando un celere intervento degli organi di vigilanza e degli ispettori del lavoro. La battaglia torinese va ad agganciarsi alla pronuncia della Corte d’Appello di giugno 2026, la quale aveva già decretato la natura subordinata dei contratti Foodinho-Glovo imponendo l’applicazione del contratto collettivo della logistica.
Una linea rigorosa adottata anche dal Tribunale di Milano che, in una causa parallela riguardante i rider operativi nelle zone di Palermo e Trapani, ha introdotto rigide valutazioni del rischio climatico. La combinazione delle sentenze di Torino e Milano stringe le piattaforme digitali all’interno di un perimetro normativo invalicabile: la flessibilità dell’era digitale non potrà più prescindere dal salario minimo, dai diritti sindacali e dalla tutela della salute.
Fonte: Unione Sindacale di Base